Dal prossimo 1 Gennaio 2026 si completerà finalmente la Riforma fiscale del Terzo settore. Ecco tutte le novità che diventeranno operative.
Così come comunicato dal Ministro del Lavoro “La Commissione Europea ha comunicato il via libera alle norme fiscali in favore del Terzo Settore”. Dal 1° gennaio 2026, pertanto, l’attuazione della riforma del Terzo settore si completerà di una parte importante della stessa, rimasta bloccata da anni, per rendere operativo anche il trattamento fiscale delle attività svolte dagli enti non profit e dell’economia sociale.
Riforma del Terzo settore: un po’ di storia
La riforma del Terzo settore è stata avviata con la legge delega del 2016 dalla quale sono nati i diversi decreti legislativi tra i quali il 117/2017 (Codice del Terzo Settore – CTS) ed il 112/2017 (Revisione della disciplina dell’Impresa Sociale), nonché diversi decreti ministeriali tra i quali il 106/2020 con il quale è stato istituito il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) divenuto operativo, con le procedure di trasmigrazione e nuove iscrizioni, dal 23 novembre 2021.
L’efficacia delle disposizioni del CTS di cui all’articolo 79, comma 2-bis (limiti entro i quali le attività di interesse generale si considerano non commerciali), articolo 80 (Regime forfetario degli ETS non commerciali) e articolo 86 (Regime forfetario per le attività commerciali svolte da APS e OdV), era subordinata all’autorizzazione della CE ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento della UE (vedi art. 101, comma 10, CTS), e sarebbe partita dall’anno successivo a quello dell’autorizzazione.
Anche le disposizioni del titolo X del CTS (Regime fiscale degli ETS), salvo le eccezioni previste, sarebbero state applicabili a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione su detta (vedi art. 104, comma 2, CTS).
In questi anni (e lo sarà fino al 31/12/2025) sono rimasti applicabili, attraverso un sistema di proroga, i regimi fiscali previsti dal TUIR nonché quelli mutuati da alcune disposizioni agevolate come quello della L. 398/1991, attendendo di anno in anno che l’autorizzazione della CE aprisse la strada al sistema fiscale tipico del Terzo Settore.
Allo stesso tipo di autorizzazione della CE era subordinata l’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 18 (Misure fiscali e di sostegno economico), del decreto Legislativo 112/2017 (Impresa Sociale) (vedi art. 18, comma 9, DLgs 112/2017), nella parte che prevede la esclusione dalla tassazione IRES degli utili destinati all’attività statutaria o ad incremento del patrimonio.
Con la notizia diffusa dal Ministero del Lavoro del ricevimento della lettera da Bruxelles, l’attesa è finita in quanto la Commissione Europea, valutate le caratteristiche e unicità del Terzo Settore italiano e quanto rappresentato dal nostro Governo, ha completato l’iter previsto e, non sollevando obiezioni, ha constatato che le agevolazioni fiscali degli ETS non si configurano come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento della UE, poiché perseguono attività di interesse generale con finalità di pubblica utilità.
Cosa cambierà dal 1° gennaio 2026 a seguito di questa autorizzazione?
In linea generale non saranno più applicabili i regimi fiscali previsti dal TUIR e soprattutto non sarà più applicabile la L. 398/91, ammessa fino a quando non entreranno in vigore i regimi fiscali del CTS.
In base all’articolo 79 del CTS, diventeranno applicabili i criteri per stabilire quando una attività di interesse generale sarà svolta con modalità commerciale e quando, a seguito di queste, l’Ente assumerà natura commerciale.
Attività di interesse generale dalle quali sarà possibile realizzare corrispettivi con utili non superiori al 6% annuo rispetto ai relativi costi, senza che ciò possa far perdere la natura non commerciale delle operazioni, nonché la qualifica di ETS non commerciale, e senza che questo margine venga assoggettato a tassazione.
Un sistema che, anche se con limiti temporali, potrà contribuire a realizzare forme minime di autofinanziamento degli ETS.
Inoltre, entreranno in vigore il regime forfettario generale (art. 80 CTS) per la tassazione delle attività commerciali degli ETS e quello specifico ed esclusivo (art. 86 CTS) rilevante anche ai fini IVA per APS e OdV. Quest’ultimo, relativamente alla sola parte IVA, è già applicabile dal 2024 con limiti inferiori, in base dall’art 5 comma 15-quinquies del DL n 146/2021, ma che con l’autorizzazione della CE, dal 1° gennaio 2026, cederà il posto a quello più ampio previsto dall’articolo 86 CTS.
Segnaliamo alcuni punti chiave della Riforma Fiscale del terzo settore…
Le Onlus
L’autorizzazione della CE produce effetti anche sul futuro delle ONLUS.
Le Onlus, al pari di quanto inizialmente avvenuto per le Odv e le APS regolarmente iscritte nei rispettivi registri di settore e poi trasmigrate nel RUNTS, sono qualificate transitoriamente ETS.
Queste, però, vista l’autorizzazione della CE, ai sensi del 3° comma dell’articolo 34 del DM 106/2020 avranno tempo fino al 31 marzo 2026 per perfezionare volontariamente e senza alcuna trasmigrazione la loro iscrizione al RUNTS, secondo uno dei modelli previsti (ETS o Impresa Sociale). Scelta che dovrà considerare gli aspetti fiscali delle attività fino ad oggi svolte.
In mancanza di questo perfezionamento le Onlus saranno costrette a devolvere il patrimonio generatosi durante il periodo di iscrizione dell’Anagrafe regionale.
Le imprese sociali
Come detto l’autorizzazione della CE era attesa anche per le Imprese Sociali che, con l’articolo 18 del DLgs 112/2017, avranno un proprio regime fiscale attraverso il quale saranno defiscalizzati gli utili destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio.
L’autorizzazione in argomento ha una grande importanza perché sblocca la parte fiscale della riforma. Ma bisognerà attendere quella che riguarda i titoli di solidarietà previsti dall’articolo 77 del CTS, e quelle previste dal comma 3, dell’articolo 18 del D.Lgs 112/2017 che in materia di Impresa Sociale prevedono forme di detrazione o deduzione fiscale per chi investe nel loro capitale o patrimonio sociale.
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Giovanni Puggione
Giovedì 13 Marzo 2025
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