Bonus Barriere Architettoniche 75%: guida completa alla detrazione fiscale


Previsto dall’art. 119-ter del D.L. n. 34/2020 (Decreto
Rilancio) il Bonus Barriere Architettoniche
75%
permette di usufruire di una
detrazione d’imposta in relazione alle
spese sostenute per interventi finalizzati
all’eliminazione delle barriere architettoniche in
edifici esistenti.

Nonostante il D.L.
n. 212/2023
 prima e il Decreto Superbonus (D.L. n.
39/2024
) dopo ne abbiano ristretto gli ambiti di applicazione,
si tratta di un’agevolazione che comunque è decisamente vantaggiosa
e che vale la pena conoscere.

Bonus barriere: quando è utilizzabile?

Ricordiamo che, come chiarito dal D.L. n. 212/2023, l’accesso al
bonus barriere è subordinato al rilascio
dell’asseverazione
da parte di un tecnico abilitato
(architetto, ingegnere, geometra) che dimostri il rispetto dei
requisiti minimi previsti dal regolamento di cui al
DM
14 giugno 1989, n. 236
.

Nel caso in cui l’intervento riguardi un edificio in condominio,
per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale è necessaria
la maggioranza dei partecipanti all’assemblea pari ad
almeno un terzo del valore millesimale
dell’edificio.

La detrazione fiscale è destinata a:

  • persone fisiche: proprietari o titolari di diritti reali sugli
    immobili oggetto di intervento.
  • condomìni, per interventi sulle parti comuni degli
    edifici.
  • Imprese e soggetti IRES: in relazione ad interventi su immobili
    strumentali all’attività d’impresa o professionale.

Il bonus non è limitato esclusivamente a persone con disabilità,
ma può essere richiesto anche da chi effettua lavori su edifici con
l’obiettivo di migliorare l’accessibilità generale.

 

Interventi ammessi e limiti di spesa

Il bonus 75% può essere utilizzato per le spese
documentate e pagate tramite bonifico parlante fino al 31 dicembre
2025,
per la realizzazione, in edifici già esistenti, di
interventi volti all’eliminazione delle barriere
architettoniche “verticali”
quali:

  • scale;
  • rampe;
  • ascensori;
  • servoscala;
  • piattaforme elevatrici.

La detrazione è pari al 75%, da ripartire tra gli
aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, da calcolare sui
seguenti massimali di spesa:

  • 50mila euro per edifici unifamiliari o per unità immobiliari
    situate all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente
    indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40mila euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari
    presenti in edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30mila euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari
    presenti in edifici composti da oltre otto unità immobiliari, a
    partire dalla nona unità. Per le prime 8 si applica il massimale di
    spesa pari a 40mila euro.

 

Sconto in fattura e cessione del credito

Nel caso del bonus barriere 75%, le opzioni
alternative
possono essere utilizzate, fermo restando
alcuni paletti introdotti, successivamente al Decreto Cessioni, con
il D.L. n. 212/2023 e con il D.L. n. 39/2024.

In particolare il D.L. n. 212/2023, con l’art. 3, comma 1,
lettera a), ha modificato il comma 1-bis del D.L. n. 11/2023,
prevedendo che la deroga per l’utilizzo indiscriminato delle
opzioni alternative sul bonus 75% barriere architettoniche
vale:

  • per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023;
  • per le spese sostenute dal 1 gennaio 2024, da:
    1. condomini, nel caso di interventi su parti comuni di
      edifici
      a prevalente destinazione abitativa;
    2. persone fisiche, per interventi su edifici unifamiliari o unità
      abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il
      contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto
      reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità
      immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il
      contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000
      euro. Le limitazioni non sussistono quando nel nucleo sia
      presente un soggetto in condizioni di disabilità;
  • per le spese sostenute in relazione agli interventi per i quali
    in data antecedente al 30 dicembre 2023:

    1. sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove
      necessario;
    2. per gli interventi senza necessaria presentazione di
      titolo abilitativo, con lavori già iniziati oppure in presenza
      di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei
      beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un
      acconto sul prezzo.

Successivamente, il Decreto Superbonus ha stabilito che le
deroghe si applicano in relazione alle spese sostenute fino
al 30 marzo 2024
(data di entrata in vigore del
provvedimento e per quelle successive nel caso di interventi
per i quali in data antecedente alla stessa data:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove
    necessario;
  • siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori
    non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo
    vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi
    oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se
    per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo
    abilitativo.





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