Riapertura riversamento del Credito imposta Ricerca e Sviluppo fino al 3 giugno 2025 grazie al Decreto-Legge 14 marzo 2025, n. 25.
Il Decreto-Legge 14 marzo 2025, n. 25 ha ufficialmente disposto la riapertura dei termini per il riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo (R&S), inizialmente previsto dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 5, commi da 7 a 12 del D.L. n. 146/2021). Le imprese che hanno fruito indebitamente – anche solo in parte – dell’agevolazione R&S potranno ora regolarizzare la propria posizione entro il 3 giugno 2025, senza incorrere in sanzioni né interessi.
Questa possibilità riguarda specificamente le annualità dal 2015 al 2019, periodo durante il quale il credito d’imposta R&S è stato soggetto a una crescente attenzione da parte dell’Amministrazione finanziaria, soprattutto in relazione alla corretta individuazione delle attività agevolabili. Il nuovo termine offre alle imprese un’ulteriore finestra per rientrare nella legalità attraverso un meccanismo di “compliance collaborativa”, coerente con l’approccio preventivo e non repressivo promosso dall’Agenzia delle Entrate.
Per poter accedere al riversamento, l’impresa deve presentare un’apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 3 giugno 2025, indicando i periodi d’imposta coinvolti, l’ammontare del credito utilizzato e l’importo che intende riversare. Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo (di cui la prima da corrispondere entro il suddetto termine e le successive entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026.). La rateazione non prevede maggiorazioni ma a decorrere dal 4 giugno 2025, sulle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 5, comma 11, del citato decreto-legge, calcolati al tasso legale.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha chiarito che rientra tra i soggetti interessati anche il settore della moda, tradizionalmente oggetto di incertezza interpretativa nell’ambito delle attività qualificabili come R&S. In particolare, viene esplicitato che le imprese del comparto tessile e moda, che abbiano maturato crediti di imposta in buona fede, ma in assenza dei requisiti sostanziali richiesti, potranno regolarizzare la propria posizione attraverso questo canale, purché non siano già oggetto di atti di accertamento definitivi, provvedimenti di recupero, o sentenze passate in giudicato.
L’apertura di questa finestra rappresenta un’opportunità rilevante per tutti quei soggetti che, operando in contesti caratterizzati da innovazione incrementale o sviluppo sperimentale non strutturato, si siano trovati in difficoltà nell’inquadrare correttamente le attività eleggibili, alla luce di una normativa complessa e soggetta a interpretazioni variabili nel tempo. Il meccanismo del riversamento volontario consente inoltre di evitare l’attivazione di contenziosi tributari complessi e onerosi, favorendo al contempo la trasparenza e la certezza del diritto. Resta fermo che, una volta effettuata l’adesione e versato l’importo dovuto, l’Agenzia delle Entrate non potrà più contestare il credito oggetto di riversamento, configurandosi così una definizione con efficacia preclusiva rispetto a successive verifiche.
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