Con sentenza del 7 febbraio 2025, n. 1100, Tribunale di Milano ha condannato il cliente moroso al pagamento degli interessi di mora sul capitale azionato e delle spese legali in favore del fornitore uscente, sebbene quest’ultimo avesse ricevuto il pagamento dell’importo a titolo di CMOR, in quanto tale pagamento è avvenuto in data successiva al deposito del ricorso e della notifica del relativo decreto, conseguentemente il fornitore uscente è rimasto creditore dell’importo maturato sulla somma capitale a titolo di interessi moratori sino alla data della ricezione dell’indennizzo CMOR.
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