Una recente risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate, la numero 77/2025, farà discutere: il fisco, in parole povere, ha bloccato la possibilità di detassazione sugli incentivi aziendali. Scopriamone i motivi.
Una società operante nel settore energetico ha chiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate in merito alla possibilità di escludere dalla tassazione la quota di retribuzione variabile, nota come Management by Objectives (MBO), se convertita in prestazioni di welfare aziendale. La risposta fornita dal Fisco chiarisce l’applicazione delle norme contenute nell’articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e stabilisce limiti precisi per l’agevolazione fiscale.
Il principio di onnicomprensività del reddito da lavoro
Il punto di partenza dell’analisi è l’articolo 51, comma 1, del TUIR, che definisce il reddito di lavoro dipendente includendo “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. Questo principio impone l’imposizione fiscale su qualsiasi forma di compenso, sia in denaro che in natura, salvo eccezioni specificamente previste dalla legge.
Le deroghe e i limiti normativi
Il comma 2 e l’ultima parte del comma 3 dell’articolo 51 individuano alcune deroghe, permettendo l’esclusione dalla base imponibile di determinati benefit aziendali. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che tali esclusioni non possono essere applicate in maniera indiscriminata. In particolare, se i benefit sono erogati con finalità retributive, come incentivo alla performance individuale o collettiva, essi rientrano comunque nell’imponibile fiscale.
Questa impostazione è stata confermata dalla risoluzione 55/E/2020, secondo cui il regime di esenzione totale o parziale non può essere applicato ai compensi che sostituiscono direttamente retribuzioni monetarie, poiché ciò rappresenterebbe un’elusione della progressività dell’imposizione fiscale.
I premi di risultato e la conversione in welfare
La legge di Stabilità 2016 (articolo 1, commi 182-190) ha introdotto un trattamento fiscale agevolato per i premi di risultato legati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. Tali premi, entro un limite di 3.000 euro lordi, possono essere assoggettati a un’imposta sostitutiva del 10% anziché rientrare nell’ordinaria imposizione IRPEF.
Il comma 184 della stessa legge prevede inoltre che i premi di risultato possano essere convertiti in benefit aziendali senza perdere l’agevolazione fiscale. Tuttavia, questa possibilità è limitata esclusivamente ai premi di risultato agevolati e non si estende ad altre forme di remunerazione variabile, come il sistema MBO.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate: il fisco blocca la detassazione sugli incentivi aziendali
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la conversione del MBO in welfare aziendale non rientra tra le casistiche agevolate. Le norme derogatorie dell’articolo 51, che consentono l’esenzione fiscale per determinati benefit, non possono essere applicate a situazioni non espressamente previste dal legislatore.
In altre parole, se un’azienda consente ai dipendenti di trasformare la retribuzione variabile in beni e servizi di welfare, tali somme rimangono imponibili, poiché si tratterebbe di una scelta volontaria del lavoratore finalizzata alla riduzione dell’imponibile fiscale.
Considerazioni finali
Il principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente impone un approccio rigoroso nella determinazione dell’imponibile. Le agevolazioni fiscali previste per i benefit aziendali non possono essere utilizzate per bypassare il sistema tributario, consentendo ai lavoratori di scegliere tra retribuzione in denaro o in natura senza conseguenze fiscali.
L’Agenzia delle Entrate, pur riconoscendo l’importanza del welfare aziendale, conferma che la conversione del MBO in prestazioni di welfare non può beneficiare dell’esenzione fiscale prevista per i premi di risultato. Le aziende devono quindi valutare con attenzione le proprie politiche retributive per evitare rischi di contestazione fiscale.
Il testo della risposta ad interpello
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