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Nuove scadenze al 31 marzo, al 30 giugno e al 31 dicembre 2025. Adeguarsi alle polizze catastrofali o perdere gli incentivi? Questo è il dilemma! Probabili chiarimenti nel decreto legge
Ad un mese dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 18/2025, che ha definito le modalità operative delle assicurazioni per i rischi catastrofali ai sensi della Legge L. 213/2023, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 39/2025, che stabilisce le scadenze per le diverse categorie di imprese.
Il decreto prevede il differimento degli obblighi assicurativi per micro, piccole e medie imprese, che dovranno stipulare polizze per la copertura di danni da calamità naturali ed eventi catastrofali. Le nuove scadenze sono:
- grandi imprese (oltre 250 dipendenti): obbligo di sottoscrizione entro il 31 marzo 2025, con un periodo transitorio di 90 giorni (fino al 30 giugno) per consentire alle aziende prive di contratto di adeguarsi all’obbligo, mantenendo comunque l’accesso a eventuali incentivi o contributi;
- medie imprese (50-250 dipendenti): termine fissato al 30 settembre 2025;
- piccole e microimprese: obbligo posticipato al 31 dicembre 2025.
Le aziende che non si adegueranno entro le scadenze indicate perderanno l’accesso a incentivi statali e finanziamenti pubblici destinati alla crescita e allo sviluppo dell’attività.
Per garantire un’applicazione chiara ed efficace della normativa, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha istituito un tavolo di monitoraggio con la partecipazione delle associazioni di categoria e dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni). Questo organismo avrà il compito di verificare l’impatto della norma sul mercato e favorire il dialogo tra istituzioni e imprese.
Il Mimit si è anche assunto l’impegno a dipanare i dubbi applicativi della norma sulle polizze Cat Nat con un primo elenco di Faq per fornire chiarimenti e alcuni correttivi alla norma che potrebbero essere inseriti in sede di conversione del decreto legge.
Sono tre i dubbi da risolvere:
- la copertura assicurativa dei beni in affitto o leasing contestata dalle associazioni di categoria;
- gli abusi edilizi: la definizione risulta troppo generica, equipara abusi importanti a piccole irregolarità e non distingue tra anomalie ereditate nel tempo da violazioni gravi;
- l’accesso agli incentivi pubblici bloccato per chi non stipula l’assicurazione: le associazioni hanno chiesto di chiarire quali sono le tipologie di agevolazioni pubbliche a rischio e di fornire un elenco delle agevolazioni incluse ed escluse.
Altra questione oggetto del confronto è il costo dei premi. Le associazioni di categoria propongono forme contrattuali agevolate per le microattività che non possiedono o affittano beni e macchinari.
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