Incentivi assunzioni 2025: Bonus Zes, Bonus Giovani, Bonus Donne


In attesa dell’attuazione degli esoneri contributivi per le assunzioni previste dal c.d. Decreto Coesione, è utile fare il punto sulla situazione, anche al fine di valutare le possibili alternative agevolative che possono riguardare le medesime categorie di lavoratori.

Come noto, il DL 60/2024, convertito con modifiche, dalla L. 95/2024, ha previsto tre agevolazioni alle assunzioni: Bonus Giovani, Bonus Donne, Bonus Zes.

Le tre agevolazioni sono disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 22, 23 e 24 del decreto.

Per tutti gli incentivi in parola è previsto che le modalità attuative degli esoneri siano definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel quale siano previste le modalità per la definizione dei rapporti con l’INPS in qualità di soggetto gestore e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa previsto per il finanziamento delle tre misure agevolative.

Ai fini del diritto e della successiva fruizione delle agevolazioni occorre tenere conto, oltre che della disciplina domestica, anche delle regole del diritto unionale e più precisamente di quelle in materia di aiuti di Stato previste in particolare dagli artt. 107,108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Come noto sono i vincoli comunitari e l’interlocuzione con la Commissione europea ad aver condizionato finora l’attuazione del provvedimento attuativo per l’effettivo diritto e quindi per la possibile fruibilità dell’esonero contributivo.

Al momento, la situazione dei tre incentivi al lavoro è la seguente.

Bonus Zes

Il 21 febbraio 2025 è stato adottato il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali emanato il 24 gennaio 2025, riguardante il Bonus Zes.

L’ar. 2 c. 5, del decreto attuativo prevede che il beneficio in parola si applica nel rispetto del Reg. UE 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Quanto ai requisiti dei lavoratori, nella gran parte dei casi non emergono problemi atteso che i lavoratori che danno diritto all’agevolazione contributiva sono in via ordinaria coloro che, alla data dell’assunzione incentivata, hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi.

Tali lavoratori, infatti, risultano versare nella condizione di svantaggio prevista dall’art. 2 del regolamento comunitario indicato.

Qualche indagine ulteriore va effettuata invece nell’ipotesi in cui l’agevolazione riguardi i soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, siano stati occupati a tempo indeterminato, in precedenza, presso un datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero medesimo.

Il dubbio è se, in tale ipotesi, occorra verificare il requisito del soggetto assunto alla data della nuova assunzione incentivata il lavoratore e quindi se versi ancora nella situazione di svantaggio.

Un’interpretazione differente, sulla quale tuttavia occorrerebbe il conforto quanto meno delle autorità preposte alla verifica della legittima fruizione del beneficio, sarebbe quella di considerare quale momento della verifica quello della prima assunzione incentivata.

In tal caso, gli effetti della verifica effettuata al momento dell’accesso al beneficio del primo datore di lavoro si riverbererebbero anche a quelli che successivamente intendessero fruire dell’esonero contributivo per il periodo residuo.

L’altra condizione prevista dal Regolamento, invece, è quella che l’assunzione deve determinare un incremento netto del numero di dipendenti impiegati rispetto alla media dei 12 mesi precedenti (cfr. art. 32). 

In definitiva, pertanto, per la effettiva fruibilità del bonus si attendono esclusivamente le istruzioni dell’INPS.

A tal fine nel decreto ministeriale attuativo sono previsti alcuni aspetti importanti.

Più precisamente, l’articolo 4 si occupa di disciplinare le modalità di presentazione delle domande di ammissione e misura del beneficio.       

È previsto, in particolare, che ai fini dell’ammissione all’esonero è necessario presentare domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, nei modi e termini indicati dall’Istituto con apposite istruzioni.

Senza entrare in dettaglio delle informazioni da indicare nella domanda, l’aspetto su cui è importante soffermarsi è quello relativo al contratto di lavoro da indicare da cui emerge anche la decorrenza effettiva delle agevolazioni.

A tal proposito, emerge con evidenza che l’incentivo si applica anche in caso di rapporti di lavoro già instaurati, naturalmente a condizione che ciò avvenuto dal 1° settembre 2024 con un contratto a tempo indeterminato.

In definitiva, dunque, nel momento in cui l’istituto fornirà le istruzioni potranno essere ammessi al beneficio anche le assunzioni già effettuate e consentire di recuperare le quote di esonero dei periodi pregressi.

Bonus Giovani e Bonus Donne

Diversa la situazione invece relative ai due bonus alle assunzioni di giovani under 35 e donne svantaggiate.

Al momento, non è stato ancora adottato il decreto attuativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Sul fronte comunitario, la Commissione europea ha concesso il via libera il 31 gennaio 2025, con decisione C(2025) 649 final, consultabile sotto il numero SA.114799 nel registro degli aiuti di Stato del sito web della Commissione dedicato alla concorrenza.

Dall’esame della decisione, emerge che all’esito della notifica (28 giugno 2024 e 12 dicembre 2024) le agevolazioni costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 p. 1 TFUE ed in quanto necessarie, appropriate e proporzionate per affrontare il problema dell’occupazione giovanile e femminile sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’art. 107 p. 3 TFUE (sebbene per i giovani potrebbero esserlo solo in parte v. infra).

Tra le indicazioni contenute nella decisione comunitaria emerge (2.10.1) che i datori di lavoro devono presentare le domande di accesso al regime di aiuti prima dell’assunzione del lavoratore attraverso l’INPS.

La conseguenza di tale previsione è che le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 non potrebbero rientrare nell’ambito della misura agevolativa della misura in parola.

Tuttavia – ed è questo il motivo del condizionale usato poc’anzi – il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, intervenuta alla Web Tv dei Consulenti del lavoro il 13 marzo scorso, ha rappresentato di un’ulteriore interlocuzione con la Commissione europea da cui è emersa la possibilità di trovare una soluzione per consentire che i benefici decorrano dal primo settembre 2024, anche attuando le misure in modo differenziato ma che possano coprire l’intero arco di durata del provvedimento.

Il sottosegretario del medesimo dicastero Claudio Durigon, rispondendo ad un’interrogazione a risposta immediata alla Camera dei deputati il 26 marzo successivo, ha evidenziato poi che il bonus giovani non necessita di autorizzazione della Commissione europea.

Verosimilmente, da quanto rappresentato, emerge che la soluzione potrebbe essere quella di considerare fuori dalla disciplina in materia di aiuti di Stato, l’esonero contributivo a favore dei giovani nella misura base prevista dall’art. 22 c. 1 DL n. 60/2024 (massimale di 500 euro mensili), che risulta indifferenziata per tutto il territorio nazionale senza pertanto far emergere una selettività tra i datori di lavoro che possono accedervi.

Le assunzioni agevolate, in tali ipotesi, decorrerebbero dal 1° settembre 2024.

Considerare invece aiuto di Stato la previsione contenuta al successivo c. 3, che consente l’incremento del massimale a 650 euro mensili per le assunzioni nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica.

Nella predetta ipotesi emerge il carattere selettivo della misura agevolativa. In questo caso, le agevolazioni riguarderebbero le assunzioni effettuate dopo la richiesta all’INPS.

Si ritiene che anche per le assunzioni in zona ZES si potrebbe comunque accedere al beneficio dal 1° settembre 2024, fermo restando il massimale di 500 euro mensili.

Ad ogni modo, a fugare ogni dubbio occorrerà attendere il decreto attuativo.



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