Con la risposta n. 114, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, in caso di cessione di investimenti qualificati prima del periodo minimo di cinque anni (minimum holding period) da parte di una Cassa di previdenza, si decade dal regime agevolativo previsto dall’art. 1 comma 91 della L. 11 dicembre 2016 n. 232.

La predetta normativa delinea un regime di agevolativo in base al quale:
– al verificarsi delle condizioni previste, si applica l’esenzione sui redditi di natura finanziaria derivanti dagli investimenti qualificati, con la possibilità di compensare le relative minusvalenze, nell’ambito del regime del risparmio amministrato o dichiarativo, con le plusvalenze derivanti da investimenti diversi da quelli qualificati;
– in caso di decadenza dal regime di esenzione, opera la recapture mediante l’applicazione di un’imposta sostitutiva sui medesimi redditi secondo le aliquote ordinariamente applicabili dal soggetto (Cassa di previdenza o Fondo pensione).

La Cassa di previdenza istante ha osservato che la norma in commento consente di mantenere il regime di esenzione in caso di reinvestimento, entro 90 giorni, delle somme derivanti dal rimborso o scadenza dei titoli oggetto di investimento, in altri “investimenti qualificati”. Pertanto, è stato chiesto se fosse possibile applicare tale disposizione anche in caso di reinvestimento, sempre entro 90 giorni, negli “investimenti qualificati” delle somme derivanti dalla cessione anticipata delle azioni detenute, disposta per volontà dell’investitore.

Al riguardo, l’Agenzia ha chiesto un parere al MEF che, con la nota 1° aprile 2025 n. 20545, ha osservato che il regime in argomento è differente da quello dei PIR e, pertanto, la cessione degli investimenti qualificati, prima del decorso del minimum holding period, comporta comunque la decadenza dal regime agevolativo.