Il Regolamento numero 5 del 2025 individua le modalità per l’erogazione del contributo per la gestione dei mercati nei singoli Castelli della Repubblica di San Marino, ai sensi dell’articolo 33, comma 2 della Legge 24 settembre 2020 n.158, così come sostituito dall’articolo 14, comma 6 della Legge 20 dicembre 2024 n.202 “Sul capitolo del Bilancio dello Stato 1-2-3820 “Contributo per finanziamento gestione dei mercati” è imputato il contributo per la gestione dei mercati nei singoli Castelli con le modalità da individuare con Regolamento del Congresso di Stato”).
COMUNICAZIONE DEI DATI E CALCOLO DEL CONTRIBUTO
Le Giunte di Castello comunicano all’UO Ufficio Segreteria Istituzionale entro il 28 febbraio di ogni anno, il numero di commercianti ambulanti presenti presso i propri mercati nell’anno solare precedente.
L’UO Ufficio Segreteria Istituzionale provvede a sommare il numero totale dei commercianti ambulanti. Il contributo da erogare a ciascuna Giunta di Castello è calcolato applicando la seguente formula:
Contributo = (Stanziamento/Numero totale dei commercianti ambulanti) × Numero di commercianti ambulanti del Castello.
Dove si intende per:
1 – stanziamento: l’importo totale previsto a Bilancio e destinato ai contributi per i mercati nei Castelli;
2 – numero totale dei commercianti ambulanti: la somma di tutti i commercianti ambulanti comunicati dalle Giunte di Castello;
3 – numero di commercianti ambulanti del Castello: il dato specifico comunicato da ciascuna Giunta di Castello.
EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
L’UO Ufficio Segreteria Istituzionale provvede all’erogazione del contributo alle Giunte entro il termine stabilito dalla normativa vigente.
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