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LA BUSSOLA FISCALE. Obbligo di polizza assicurativa per rischi catastrofali – Oggi Milazzo


In questo mese  si è completato il quadro normativo necessario a rendere operativo l’obbligo che ha fissato definitivamente la data di entrata in vigore al 31 marzo prossimo. Entro questa data le imprese iscritte nel relativo Registro (con sede legale o in Italia o all’estero ma con stabile organizzazione in Italia) dovranno stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai loro beni immobili e strumentali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).

Regime iniziale. Per consentire al mercato assicurativo di farsi trovare pronto e alle imprese di adempiere all’obbligo, il decreto ministeriale attuativo (Dm 30 gennaio 2025, n. 18, di Mef e Mimit) ha previsto (articolo 11, comma 1) un regime transitorio che riduce a 30 giorni dalla pubblicazione del decreto (erano 90, nella versione precedente), il termine entro cui le compagnie dovranno adeguare alle prescrizioni regolamentari i loro prodotti di nuova emissione (i testi di polizza, dice il Dm). Dotarsi di una polizza conforme richiederà, specie per le imprese più grandi, un’accurata trattativa. Ciò presuppone che le offerte a norma siano già oggi sul mercato. E in effetti la maggior parte delle compagnie assicurative si è già sostanzialmente adeguata alle prescrizioni regolamentari.

Polizze precedenti. Discorso diverso per le polizze già in essere al momento dell’entrata in vigore dell’obbligo. Per esse l’articolo 11, comma 2 del Dm– rimasto invariato – prevede che l’adeguamento debba avvenire «a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse». Ciò significa che alla prima scadenza annuale (o più in generale del periodo di copertura assicurativa anche superiore all’anno) un contratto vigente, assoggettato a rinnovo, potrà rinnovarsi solo a condizioni allineate al Dm. E, se la polizza non rispetta lo schema di legge, occorrerà sostituire la polizza o stipulare appendici integrative (in relazione alle quali potrebbe non essere agevole comporre un programma di copertura integrato adeguato, mentre il cliente dovrebbe comunque poter confermare che il mantenimento di coperture diverse e ulteriori rispetto alle garanzie obbligatorie integrate risponda ancora alle sue esigenze di garanzia).

Beni da assicurare. L’articolo 1 del Dm prevede che vadano assicurate le immobilizzazioni «a qualsiasi titolo impiegate», inducendo a ritenere che destinatarie dell’obbligo non siano solo le imprese proprietarie di terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali, ma anche quelle che li detengano ad altro titolo (leasing, locazione, comodato). Ma se il titolo dell’impiego (per esempio, locazione) presuppone che il rischio di perimento del bene sia in carico al proprietario, l’impresa locataria del bene finirebbe per stipulare una copertura (e pagare un premio) nell’interesse del proprietario. Si realizzerebbe così lo schema dell’assicurazione per conto altrui (articolo 1891 del Codice civile), anche se nulla vieta che il bene sia già assicurato dal proprietario prima di porlo nella disponibilità dell’impresa. Le immobilizzazioni materiali da assicurare sono quelle di cui alla lettera B-II n. 1, 2, 3 dell’articolo 2424 del Codice civile. Sembra di poter escludere che l’obbligo possa essere esteso ai veicoli a qualsiasi titolo detenuti dall’impresa produttiva. Infatti, rispetto ad una delle prime versioni del Dm circolata informalmente, nella definizione di «impianti e macchinari», scompare quella specificazione per cui sarebbero dovuti ricadere nel perimetro dell’obbligo anche i veicoli iscritti al Pra, ove non assistiti da copertura assicurativa avverso i danni causati dagli eventi catastrofali (posto che, secondo i principi contabili Oic gli automezzi dovrebbero rientrare nella voce B.II, n.

Si perdono le sovvenzioni. Le imprese con non assicurano gli immobili produttivi rischiano (articolo 1, comma 102 della legge 213/2023) la perdita di contributi, sovvenzioni o sostegni finanziari pubblici (anche, ma non solo, quelli concessi in occasione di eventi catastrofali).

Santi Grillo, commercialista

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