L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito, in relazione al “bonus barriere architettoniche” con detrazione del 75%, di cui all’art. 119-ter D.L. 34/2020, che in caso di intervento effettuato:
- sulle parti comuni di due edifici catastalmente autonomi
- il limite di spesa (di €. 50.000) va moltiplicato per il numero degli edifici per i quali i lavori sono realizzati
- anche laddove gli edifici abbiano un unico accesso (carrabile e pedonale) comune verso l’esterno.
In sostanza, in tal caso prevale il distinto e autonomo accatastamento rispetto al fatto di non possedere un autonomo accesso dall’esterno.
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