VSME: rendicontazione di sostenibilità volontaria e ruolo dei commercialisti


Con il documento IRS n. 14, il CNDCEC evidenzia “il ruolo proattivo del Dottore Commercialista che, soprattutto in un momento come questo di ipertrofia legislativa e instabilità geopolitica, ha la funzione di restituire equilibrio al sistema interpretando le norme, informando, favorendo la diffusione della cultura della sostenibilità tra colleghi e aziende di minori dimensioni che dovranno rafforzare la competitività per rimanere nel mercato”.

In vista della semplificazione del pacchetto Omnibus, la rendicontazione volontaria potrebbe divenire, infatti, il principale strumento richiesto dal mercato, dagli enti finanziatori, dai partner commerciali e dalle istituzioni.

Pertanto, tenendo conto del contesto europeo attuale riferito all’Omnibus Package – proposto dalla Commissione Europea il 26 febbraio 2025 – il CNDCEC fornisce, con l’IRS n. 14, una guida alla rendicontazione volontaria delle PMI e microimprese in conformità all’ESRS volontario (ESRS VSME). L’ESRS VSME include le informative richieste dalle banche in applicazione del regolamento di finanza sostenibile e delle Linee guida EBA.

Come noto, la Commissione Europea, a febbraio, ha reso nota la proposta Omnibus Package che modificherebbe la CRSD (Direttiva UE 2022/2464), per quanto riguarda alcuni obblighi di rendicontazione sulla sostenibilità, e la CSDDD (Direttiva UE 2024/1760) sulla due diligence di sostenibilità.

La proposta della Commissione va nella direzione di una considerevole riduzione della platea di imprese obbligate, dell’estensione dei soggetti volontari e del rafforzamento della catena del valore.

In tale contesto, grazie alla rendicontazione di sostenibilità volontaria, le PMI potranno avere la possibilità di rafforzare le proprie leve strategiche e i rapporti con i partner finanziari e commerciali a fronte di un impiego limitato di sforzi e risorse poiché la proporzionalità conferisce allo strumento della rendicontazione volontaria grande elasticità e lo rende idoneo a organizzazioni con complessità e articolazioni anche molto diverse tra loro.

Inoltre, l’implementazione della rendicontazione di sostenibilità induce l’azienda alla raccolta e formalizzazione di dati e informazioni strategicamente rilevanti e per questo utili a provocare analisi e riflessioni altrettanto strategicamente rilevanti nonché idonee a rafforzarne il modello di business, la competitività e la resilienza.

Più nel dettaglio, i primi report di sostenibilità con riferimento all’esercizio finanziario 2024, redatti in applicazione della Direttiva UE 2022/2464, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e degli standard European Sustainability Reporting Standards (ESRS), hanno registrato alcune criticità legate alla ridondanza dei datapoint e alla raccolta delle informazioni. Il legislatore europeo è già intervenuto, adottando misure di semplificazione degli ESRS e approvando il rinvio dell’obbligo per gli esercizi finanziari 2025 e 2026 per favorire il contenimento degli sforzi e degli investimenti delle PMI e delle grandi imprese.

Infatti,  il Parlamento europeo (in prima approvazione il 4 aprile 2025) e il Consiglio dell’Unione europea (con nota divulgata il 14 aprile 2025) hanno approvato la proposta della Commissione UE di posticipare gli obblighi di rendicontazione che gli Stati membri dovranno recepire entro il 31 dicembre 2025.

Il rinvio riguarda lo slittamento di due anni dal 2025 al 2027 dell’applicazione degli obblighi di cui alla Direttiva UE 2022/2464, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), per le grandi imprese che non hanno ancora avviato la rendicontazione; dal 2026 al 2028 per le PMI quotate. Per quanto riguarda la CSDDD , slitta di un anno, dal 26 luglio 2027 al 26 luglio 2028, il termine di recepimento e la prima fase dell’applicazione (riguardante le imprese più grandi) della Direttiva UE 2024/1760 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità.

Fonte: CNDCEC, IRS n. 14 aprile 2025



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