Tratto da: Giurisprudenzappalti
Il Consiglio di Stato, nel respingere l’appello (su un appalto bandito in vigenza del D.Lgs 50/2016) ribadisce come il subappalto necessario non attenga solo all’esecuzione, ma proprio all’ammissione dei concorrenti relativamente ai requisiti di ordine speciale. Sulla base anche della Relazione al nuovo Codice (basata però sull’art. 12 dell’abrogato d.l. n. 47 del 2014) esso va ricondotto alla qualificazione degli operatori economici di cui all’art. 100.
La Sentenza, dunque, da una parte afferma un principio noto da anni, dall’altra però richiama una normativa che è stata abrogata dal “correttivo”, senza contribuire a fare piena chiarezza su questo istituto
Questo quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. V, 14/04/2025, n. 3191:
21.1. Anche tale motivo va disatteso, sulla base del rilievo che nell’ipotesi di specie viene in rilievo un’ipotesi di subappalto qualificatorio, come innanzi precisato.
Al riguardo basti ricordare che il Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 2 novembre 2015, n. 9, ha enunciato i seguenti principi di diritto: “per la partecipazione alla gara è sufficiente il possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l’importo totale dei lavori e non è, quindi, necessaria anche la qualificazione nelle categorie scorporabili”; “le lavorazioni relative alle opere scorporabili nelle categorie individuate non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario, se sprovvisto della relativa qualificazione (trattandosi, appunto, di opere a qualificazione necessaria)”; “il concorrente deve subappaltare l’esecuzione di queste ultime lavorazioni ad imprese provviste della pertinente qualificazione; la validità e l’efficacia del subappalto postula, quali condizioni indefettibili, che il concorrente abbia indicato nella fase dell’offerta le lavorazioni che intende subappaltare”.
21.2. La giurisprudenza ha anche chiarito che “il subappalto necessario essendo previsto e disciplinato dalla legge, si applica nelle procedure di gara a prescindere da qualsiasi espresso richiamo da parte dei bandi” (Consiglio di Stato, sez. V, 21 marzo 2023 n. 2873).
21.3. La stazione appaltante ha quindi fatto doverosamente applicazione delle indicate regole, anche in assenza di una prescrizione sul punto da parte della lex specialis di gara, ammettendo alla gara gli operatori economici che si sono riservati, sin dal D.G.U.E., di ricorrere al subappalto (da intendersi come qualificatorio) per le lavorazioni che sono state dichiarate espressamente come scorporabili dal disciplinare.
21.4. Il motivo di appello va pertanto respinto, vertendosi in tema di subappalto necessario che non attiene solo all’esecuzione, ma proprio all’ammissione dei concorrenti relativamente ai requisiti di ordine speciale (cfr al riguardo anche la relazione al nuovo Codice dei contatti pubblici secondo cui detto subappalto, da intendersi ancora esistente in quanto previsto in una disposizione extracodicistica – art. 12 d.l. n. 47 del 2014- va ricondotto alla qualificazione degli operatori economici di cui all’art. 100 del codice).
22. L’appello va dunque respinto.
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