Credito d’imposta investimenti in beni strumentali: va indicato nel modello redditi relativo al periodo di prenotazione – Fiscal Focus


Domanda – Per un bene strumentale prenotato nel 2022 (pagato acconto 20%) e consegnato nel 2023 (entro il 30/06/2023), il credito d’imposta del 6% nel quadro RU andava riportato nel modello redditi 2023 (periodo imposta 2022) oppure modello redditi 2024 (periodo imposta 2023)?

Risposta – Nel rigo RU140 dei modelli redditi 2023 relativi al periodo di imposta 2022, denominato “Investimenti beni strumentali 2022 (effettuati dopo la chiusura del periodo d’imposta)”, vanno indicati gli investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione ed entro il 30 novembre 2023 per i quali entro il 31 dicembre 2022 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20% del prezzo di acquisto (cd. effettuazione degli investimenti nel termine lungo).

Il relativo credito di imposta, benché non possa essere utilizzato sino all’entrata in funzione dei cespiti oggetto di agevolazione, in caso di beni ordinari, ovvero della loro interconnessione, in caso di beni cd. 4.0, va riportato nella colonna 2, del rigo RU5.

Ricordiamo che gli investimenti in beni strumentali nuovi che contribuiscono alla maturazione del credito di imposta previsto dalla L. 178/2020 si intendono effettuati secondo le regole di competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR.

La normativa in commento, al rispetto di determinate condizioni, consente di effettuare gli investimenti nel cd. termine lungo.

In particolare, per attrarre l’investimento alle regole valide per il periodo di imposta 2022, è necessario che entro il 31 dicembre 2022, l’ordine relativo all’acquisto del bene oggetto dell’agevolazione sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione. In tal caso l’investimento dev’essere effettuato entro il 30 novembre 2023.

Le istruzioni ai modelli redditi 2023, come prima evidenziato, precisano che nel rigo RU140 vanno indicatigli investimenti effettuati effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta di riferimento alla dichiarazione ed entro il 30 novembre 2023 per i quali entro il 31 dicembre 2022 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20 per cento del prezzo di acquisto.

In particolare, nei predetti righi vanno compilate:

  • le colonne 1, 2 e 3, in relazione al codice credito L3, per gli investimenti in beni ordinari materiail ed immateriali. In particolare, nella colonna 1 va indicato il costo dei beni materiali, nella colonna 2 il costo dei beni immateriali e nella colonna 3 va riportato il costo degli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81;
  • la colonna 4, in relazione al codice credito 2L, per gli investimenti in beni strumentali materiali 4.0;
  • la colonna 4A, il costo già incluso in colonna 4, relativo agli investimenti di cui al primo gruppo di beni dell’allegato A alla legge n. 232 del 2016, concernente “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti”;
  • la colonna 4B, il costo già incluso in colonna 4, relativo agli investimenti di cui al secondo gruppo di beni dell’allegato A alla legge n. 232 del 2016, concernente “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità”;
  • la colonna 4C, il costo già incluso in colonna 4, relativo agli investimenti di cui al terzo gruppo di beni dell’allegato A alla legge n. 232 del 2016, concernente “Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica “4.0””;
  • la colonna 5, in relazione al codice credito 3L, per gli investimenti in beni strumentali immateriali 4.0.





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