Il MEF ha fornito chiarimenti in merito alla norma sull’abuso del diritto in materia fiscale: la normativa di riferimento è l’articolo bis della legge 212/2000.
In particolare, la legge inserita nello Statuto del Contribuente nel 2015 ha suscitato molteplici difficoltà applicative in questi ultimi 10 anni. Il ministero, pertanto, ha fornito indicazioni metodologiche necessarie coerenti con la ratio e rispettosa delle scelte negoziali del contribuente.
Il principio generale sancito dalla legge è il seguente: «configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all’amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni».
Il comma 4 dell’articolo chiarisce che resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali differenti offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale. Così facendo, si attesta la volontà di considerare sempre legittimo un risparmio di imposta che deriva dalla scelta di un regime opzionale previsto dall’ordinamento e più vantaggioso per il contribuente.
Poiché sussista l’abuso di diritto, devono sussistere 3 elementi:
- il conseguimento di vantaggi fiscali indebiti;
- l’assenza di sostanza economica dell’operazione o della sequenza di operazioni effettuate dal contribuente;
- l’essenzialità del vantaggio fiscale indebito.
In primis, l’Amministrazione finanziaria verifica se vi siano vantaggi fiscali indebiti: essi possono essere rappresentati da riduzioni d’imposta, crediti o deduzioni o detrazioni. Questi vantaggi sono indebiti se le scelte negoziali che il contribuente ha fatto pur essendo formalmente legittime hanno di fatto tradito le finalità delle norme fiscali.
Se dopo queste attività il Fisco non rileva vantaggi fiscali indebiti, si può chiudere l’istruttoria, altrimenti bisogna procedere con la verifica del secondo elemento, l’assenza di sostanza economica dell’operazione. Infine, si verifica l’essenzialità del vantaggio fiscale indebito.
Infine, dimostrata la sussistenza di tutti gli elementi, il contribuente può rispondere motivando le scelte effettuate se ritiene di avere valide ragioni (anche extra – fiscali).
Ricapitolando, nella prima fase di istruttoria vi è l’amministrazione che deve verificare la sussistenza degli elementi di abuso del diritto; dopo la contestazione vi è il contribuente invece, a dover sostenere adeguatamente le proprie ragioni.
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