NOVITA’ E AGEVOLAZIONI (LAVORO) | Studio Mattonai


IN BREVE
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO 

In GU il decreto su budget di progetto in favore dei soggetti disabili

D.M. 14 gennaio 2025, n. 17

Nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2025, n. 47 è stato pubblicato il Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità 14 gennaio 2025, n. 17, recante “Regolamento concernente le modalità, i tempi, i criteri e gli obblighi di comunicazione ai fini dell’autogestione del budget di progetto”.
Le risorse sono destinate anche all’acquisto di voucher o al sostenimento degli oneri per il rapporto di lavoro subordinato con i soggetti che prestano assistenza alle persone disabili.
Il progetto di vita indica i termini e la periodicità per l’erogazione delle risorse finanziarie e dei voucher destinati all’acquisizione di servizi o beni da parte del responsabile.
Nel caso in cui il progetto di vita non contenga tali indicazioni:

  • le risorse finanziarie e i voucher destinati all’acquisizione di servizi o beni a carattere ricorrente sono erogati al responsabile dell’autogestione bimestralmente ed almeno 30 giorni prima rispetto al momento dell’utilizzo indicato nel progetto di vita;
  • le risorse finanziarie e i voucher destinati all’acquisizione di servizi o beni a carattere non ricorrente sono erogati al responsabile dell’autogestione almeno 30 giorni prima dell’acquisto programmato nel progetto di vita.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Le istruzioni INAIL per i partecipanti ai PUC nell’ambito di ADI ed SFL

INAIL, Circolare 27 febbraio 2025, n. 19

L’INAIL – con Circolare del 27 febbraio 2025, n. 19 – ha fornito le istruzioni applicative per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per le persone impegnate nei Progetti Utili alla Collettività (PUC).
Com’è noto, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali con il premio speciale unitario ex decreto MLPS 24 aprile 2024, n. 68 i seguenti soggetti:

  • i beneficiari dell’Assegno di inclusione tenuti ad aderire al percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa mediante la partecipazione ai PUC;
  • i beneficiari dell’Assegno di inclusione con disabilità o di età pari o superiore a sessanta anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere non obbligati ad aderire a un percorso personalizzato, che richiedono l’adesione volontaria e partecipano al PUC;
  • i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro che partecipano ai PUC;
  • i soggetti coinvolti volontariamente nei PUC, ma non beneficiari dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro in condizioni di povertà individuati con apposito provvedimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il partecipante al PUC svolge la propria attività presso il Comune di residenza ovvero, previo accordo sottoscritto tra il medesimo partecipante e il soggetto titolare del PUC, presso i Comuni facenti capo al medesimo ambito territoriale.
L’impegno richiesto è pari a un numero di ore compatibile con le altre attività del partecipante e, comunque, non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino a un numero massimo di sedici ore complessive settimanali con il consenso del Comune o di altra Amministrazione Pubblica titolare del progetto e del partecipante al PUC.

IMPOSIZIONE FISCALE
Approvate dall’AE le specifiche tecniche del modello 730/2025

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 12 marzo 2025, prot. n. 120707/2025

L’Agenzia delle Entrate – con Provvedimento del 12 marzo 2025, prot. n. 120707/2025 – ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2025, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo, nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati.
Nel dettaglio, con il provvedimento sono definiti:

  • nell’Allegato A, le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2025, da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF, dei professionisti abilitati e degli intermediari abilitati che hanno assunto tale incarico, nonché le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli 730-4/2025 e 730-4/2025 integrativo, da osservare da parte dei CAF, dei professionisti abilitati e dei sostituti d’imposta;
  • nell’Allegato B, le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF da parte dei CAF e dei professionisti abilitati che ricevono, quali intermediari, la scheda dai sostituti d’imposta;
  • nell’Allegato C, le istruzioni per lo svolgimento da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale prestata.

INCENTIVI ALLE AZIENDE

In GU il decreto attuativo MLPS/MES inerente il cd. bonus ZES

D.M. 7 gennaio 2025

Nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2025, n. 55 è stato pubblicato il Decreto MLPS/MEF 7 gennaio 2025, recante “Criteri e modalità attuative dell’esonero introdotte dall’articolo 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (Bonus ZES)”.
Possono accedere all’agevolazione i datori di lavoro con un numero di lavoratori non superiore a 10. Tale numero deve essere considerato nel mese della nuova assunzione. Anche in questo caso l’assunzione deve avvenire con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.
I nuovi assunti devono avere un’età superiore a 35 anni e risultare disoccupati da almeno 2 anni.
Il limite dello sgravio contributivo del 100% è di € 650 mensili e l’agevolazione può essere riconosciuta per un massimo di 24 mesi; non sono agevolati i premi e i contributi INAIL.
L’eventuale licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con il bonus ZES o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Vedi l’Approfondimento

 

Le novità INPS sul reddito di libertà 2025

INPS, Circolare 5 marzo 2025, n. 54

L’INPS – con Circolare del 5 marzo 2025, n. 54 – ha reso note le modalità per la presentazione delle domande di Reddito di libertà per le donne vittime di violenza.
Tale misura spetta alle donne vittime di violenza, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, residenti nel territorio italiano, che siano cittadine italiane, cittadine comunitarie o cittadine di uno Stato extracomunitario, in possesso di:

  • una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea previste;
  • di regolare permesso di soggiorno UE;
  • della ricevuta della richiesta o del cedolino;
  • del permesso per protezione speciale.

Alle cittadine italiane sono equiparate le straniere aventi lo status di rifugiate politiche o lo status di protezione sussidiaria, ex art. 27 , D.Lgs. n. 251/2007.

Vedi l’Approfondimento

INPS, CONTRIBUZIONE

Aggiornati i contributi volontari per il 2025

INPS, Circolare 14 marzo 2025, n. 58

L’INPS – con Circolare 14 marzo 2025, n. 58 – ha comunicato gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2025 dai prosecutori volontari a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Relativamente ai lavoratori dipendenti, la retribuzione minima settimanale è pari ad € 241,36.
La prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% è pari ad € 55.448 e il massimale è pari ad € 120.607.
L’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è pari al 33%.
Gli iscritti nell’evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrotranvieri, Elettrici, Telefonici e dirigenti ex INPDAI) e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. continuano a versare la stessa aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 33%.
Per i prosecutori volontari nel Fondo Volo restano invariate le aliquote contributive previgenti, che vanno dal 37,7% al 40,82% a seconda dell’anzianità.
Per i giornalisti, pubblicisti e praticanti, in quanto iscritti al FPLD o all’evidenza contabile separata del medesimo FPLD, si conferma l’aliquota IVS vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 33%.
Il contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali si determina applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori al reddito medio (dal 23,79% al 24,18%).
La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività.
 

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Le novità INPS sull’assegno di integrazione salariale

INPS, Messaggio 11 marzo 2025, n. 872

L’INPS – con Messaggio dell’11 marzo 2025, n. 872 – ha fornito il modello del file in formato .csv per la dichiarazione del fruito, integrato con il calendario dell’anno 2025 utile per il riconoscimento dei periodi fruiti relativamente alle autorizzazioni dei trattamenti di integrazione salariale concessi dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40, D.Lgs. n. 148/2015.
All’interno del file sono evidenziate, con il colore verde, le celle editabili e sono previsti alcuni controlli che verificano l’esattezza dei dati inseriti. Inoltre, sono visualizzabili dei box testuali informativi sulle modalità di compilazione.
L’utente, inoltre, ha la possibilità, nella tabella di dettaglio, di filtrare il periodo di interesse per l’inserimento delle giornate fruite, accedendo alle colonne denominate “data” e “giorno”.
 

INPS, PRESTAZIONI

Riconoscimento della tutela previdenziale della malattia ai lavoratori collocati in quiescenza

INPS, Circolare 11 marzo 2025, n. 57

L’INPS – con Circolare dell’11 marzo 2025, n. 57 – ha fornito indicazioni in merito al riconoscimento della tutela previdenziale della malattia ai lavoratori titolari di un trattamento pensionistico che avviano un nuovo rapporto di lavoro dipendente.
Al riguardo, l’Istituto ha ritenuto possibile riconoscere la tutela previdenziale in commento, sempreché la specifica tutela previdenziale sia normativamente prevista.
Infatti, sempre tenendo presente la funzione dell’indennità di malattia di compensare la perdita di guadagno, è evidente che il suddetto riconoscimento ha lo scopo di tutelare il lavoratore che, trovandosi in malattia – pur continuando a percepire il trattamento pensionistico – perde la fonte di reddito aggiuntiva connessa alla nuova attività lavorativa.
Resta fermo che, nel caso di percezione dell’indennità di malattia e di un trattamento pensionistico incumulabile con i redditi da lavoro, trova applicazione il regime di incumulabilità specificatamente previsto per questi ultimi, considerato che l’indennità di malattia ha natura sostitutiva della retribuzione.

APPROFONDIMENTI

 

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

In vigore le regole per realizzare il progetto di vita individuale e l’integrazione sul lavoro dei disabili

Nella Gazzetta Ufficiale n. 47/2025 è stato pubblicato il Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità 14 gennaio 2025, n. 17.
Il provvedimento in specie – in vigore a decorrere dal 13 marzo 2025 – introduce la definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato, stabilisce il percorso da attuare per beneficiare di questa opportunità.
Al riguardo, l’art. 28 D.Lgs. n. 62/2024, nel disciplinare il budget di progetto, prevede anche la possibilità che la persona con disabilità possa autogestire il budget, fermo restando l’obbligo di rendicontare e rinvia ad un regolamento dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
Il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale multidimensionale prevista dal D.Lgs. n. 62/2024, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il Comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale.
Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.  Il progetto di vita prevede un Fondo annuale totale di 25 milioni di euro, spalmato sulle varie persone richiedenti e che secondo gli step individuati chiama in causa anche i familiari della persona che ne chiede l’attivazione (cargiver) e ciò comporta un impegno notevole per strutturarlo e beneficiarne.
I riflessi in ambito lavorativo – In ambito lavorativo l’accomodamento ragionevole rappresenta una soluzione specifica e individualizzata costruita sulla base delle particolari necessità di una o più persone con disabilità. Occorre prepararsi per tempo e prevedere un preciso percorso operativo in quanto si riscontrano una diversità di rischi sul lavoro non soltanto di natura fisica, chimica e biologica, ma anche di tipo organizzativo e psico-sociali.
Il lavoro agile rappresenta un accomodamento ragionevole.
Gli accomodamenti ragionevoli ben possono realizzarsi in sede negoziale, ma, in mancanza di accordo, la soluzione del caso concreto è individuata dal giudice di merito.
L’accomodamento ragionevole rappresenta una soluzione specifica e individualizzata costruita sulla base delle particolari necessità di una o più persone con disabilità.
Proprio perché si tratta di una soluzione individualizzata che comporta l’adozione di “modifiche e adattamenti necessari e appropriati”, non si può a priori individuare un elenco esaustivo di soluzioni.
Possono costituire un esempio di accomodamento ragionevole l’adozione e la combinazione di più soluzioni come per esempio: una modifica strutturale; una modifica organizzativa; una riprogrammazione del lavoro; l’uso di un ausilio tecnico; la deroga o diversa lettura di una norma e/o applicazione di disposizioni normative e contrattuali (es. part-time,il lavoro agile, conciliazione di vita-lavoro);  misure di welfare aziendale.
Per evitare adozioni di provvedimenti differiti, la Corte di Cassazione ha individuato il “giudice di merito” per la realizzazione concreta di quanto richiesto dal “ricorrente”.
Si tratta di un provvedimento da non trascurare nel Documento della Valutazione del Rischio e nella gestione della tutela e miglioramento della salute dei lavoratori la cui soluzione andrebbe affidata al Responsabile dei Processi per l’Inclusione dei Disabili indicato nelle Linee Guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità.
Tale figura funge da raccordo per sostenere e agevolare la relazione tra un’organizzazione aziendale e la persona con disabilità, con funzioni di: sensibilizzare a formare una cultura aziendale inclusiva che punti a superare i possibili pregiudizi e distorsioni; valorizzare le capacità e le qualità professionali delle persone con disabilità e l’opportunità del loro inserimento; fornire dati e supporto per la gestione e da esperienze concrete in fase di recruitment, strumenti di welfare; collaborare con i servizi socio-sanitari, le risorse umane anche per utilizzo di strumenti di flessibilità, team building con i colleghi; collaborare per l’adeguamento dell’ambiente fisico e della postazione/prestazione lavorativa.
In effetti il responsabile dell’inserimento lavorativo svolge una funzione di facilitazione/mediazione che interviene sia nel momento dell’ingresso della persona con disabilità nel contesto lavorativo sia nella gestione di un ambiente di lavoro volto all’inclusione nel corso della permanenza lavorativa della persona stessa.
Tale funzione serve ad accompagnare e a sostenere, da un lato, la persona con disabilità e, dall’altro, il datore di lavoro al fine di garantire condizioni di lavoro che rispettino le esigenze del lavoratore valorizzandone le capacità e le potenzialità, nonché quelle di produttività, rendendo l’inserimento e la permanenza al lavoro della persona con disabilità ottimale per entrambe le parti.

INCENTIVI ALLE AZIENDE

Al via l’incentivo occupazionale per le assunzioni nella zona ZES – sud Italia

In data 21 febbraio 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il Decreto interministeriale 7 gennaio 2025, recante “Criteri e modalità attuative dell’esonero introdotte dell’art. 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (Bonus ZES)”.
Tale provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2025, n. 55.
Sono beneficiari – i datori di lavoro del settore privato (tranne quelli del settore domestico) – che:

  • occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna). lavoratori nelle medesime regioni;
  • assumano – dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 – soggetti che hanno compiuto 35 anni e che sono disoccupati da almeno 24 mesi.

Tali datori di lavoro dovranno, altresì, rispettare le disposizioni inerenti:

  • il DURC
  • le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro
  • le disposizioni contenute nei CCNL
  • art. 31, D.Lgs. n. 150/2015.

I soggetti destinatari devono rispettare congiuntamente le seguenti condizioni:

  • alla data dell’assunzione devono aver compiuto il trentacinquesimo anno di età;
  • devono essere disoccupati da almeno 24 mesi (a parziale deroga, l’esonero in specie spetta altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’incentivo in commento).

Il rapporto di lavoro deve essere a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, part time e full time.
L’esonero è riconosciuto, per un periodo al massimo pari a 24 mesi, nella misura totale del versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAILentro il limite massimo di importo pari ad € 650 su base mensile.
Lo sgravio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma compatibili, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 216/2023 (maxi deduzione del costo del lavoro), prorogato dalla legge n. 207/2024 fino al 2027.
L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzionenon hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ex lege n. 223/1991, nella medesima unità produttiva.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero in commento, ovvero di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero in commento.
I datori di lavoro devono inoltrare domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, nei modi e termini indicati dal suddetto Istituto con apposite istruzioni.
La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

  • dati identificativi dell’impresa, con particolare riferimento al numero di dipendenti occupati nel mese in cui avviene l’assunzione incentivata;
  • dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;
  • tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;
  • retribuzione media mensile e l’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
  • indicazione della sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo presso il quale il lavoratore presterà effettivamente servizio.

INCENTIVI ALLE AZIENDE

Reddito di libertà 2025 ed incentivo occupazionale per l’assunzione di donne vittime di violenza

L’INPS – con Circolare del 5 marzo 2025, n. 54 – ha reso note le modalità per la presentazione delle domande di Reddito di libertà per le donne vittime di violenza.
La misura è stata rifinanziata per il 2025 e il 2026.
Per accedere al contributo il rappresentante legale del centro antiviolenza, che ha preso in carico la donna, deve attestare il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso e il servizio sociale professionale di riferimento deve attestare lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente, utilizzando il modulo “SR208” denominato “Domanda Reddito di Libertà”.
Il Reddito di libertà consiste in un contributo economico stabilito, per le domande presentate dal 5 marzo 2025, nella misura massima di € 500 mensili pro capite per un periodo non superiore a dodici mesi, erogati in unica soluzione.
La misura è destinata in particolare al riacquisto di una autonomia personale (spese di affitto per un alloggio autonomo, per l’uscita dal Centro antiviolenza) e spese per il percorso scolastico e formativo dei/delle figli/figlie minori.
Il bonus è cumulabile con altri strumenti di sostegno come l’assegno di inclusione, NASpI e altre misure di sostegno economico dei Comuni e delle Regioni.
L’INPS può procedere eventualmente alla revoca del contributo erogato, qualora dovessero intervenire motivi ostativi al mantenimento.
La richiesta può essere effettuata una sola volta da ogni donna interessata.
Le domande non accolte per incapienza delle risorse possono essere ripresentate entro il 18 aprile 2025 previa verifica, da parte degli stessi Comuni, della sussistenza attuale dei requisiti per l’accesso alla misura.
Le domande non ripresentate decadono in via definitiva.
I Comuni rilasciano all’interessata copia della domanda trasmessa che riporta nel campo “N. domanda” il numero domanda indicato dal Comune e la data e l’ora di trasmissione della domanda originaria.
A decorrere dalla data di apertura del servizio e fino al 31 dicembre 2025, le donne in possesso dei requisiti, comprese quelle che non hanno ripresentato la domanda entro il periodo transitorio di quarantacinque giorni, possono presentare le domande a valere sulle risorse finanziarie per l’anno 2025.
A decorrere dall’anno 2026 le domande possono essere inviate dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, utilizzando il modulo “SR208”.
Il servizio online per l’invio della domanda è disponibile nel portale INPS, digitando nel motore di ricerca “Prestazioni sociali dei comuni” e selezionando tra i risultati il servizio “Trasmissione domande, istruzioni e software delle prestazioni sociali”.
Nel suddetto servizio è presente un’apposita sezione dedicata all’acquisizione delle domande per il Reddito di libertà.
Le donne percettrici di Reddito di Libertà possono essere assunte “portando in dote” al datore di lavoro interessato uno sgravio contributivo.
A mente dell’art. 1, commi 191-193, legge n. 213/2023, sono soggetti contraenti:

  • Datori di lavoro privati, che rispettino i principi ex art. 31, D.Lgs. n. 150/2015 e le disposizioni contenute nell’art. 1, commi 1175-1776, legge n. 296-2006.
  • Donne di qualsiasi età, vittime di violenza di genere, inserite in percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio e beneficiarie della misura del reddito di libertà (anche donne che abbiano beneficiato della misura nell’anno 2023).

Nel dettaglio, la lavoratrice, alla data di assunzione, dovrà possedere i seguenti requisiti:

  1. essere disoccupata;
  2. essere percettrice del Reddito di libertà (la donna deve essere percettrice; non basta aver inoltrato istanza per il riconoscimento del contributo).

Il rapporto di lavoro deve essere subordinato, a tempo determinato ovvero indeterminato (anche in somministrazione).
L’agevolazione spetta solo in caso di assunzioni (ovvero, trasformazioni da tempo determinato in tempo indeterminato) effettuate nel triennio 2024/2026.
L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all’INAIL, è pari alla misura del 100%, nel limite massimo di importo di € 8.000 annui, riparametrato e applicato su base mensile.
La durata dello sgravio contributivo varia in funzione della diversa tipologia di contratto di assunzione:

  • 12 mesi dalla data di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione;
  • fino a 18 mesi in caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
  • 24 mesi in caso di assunzione direttamente a tempo indeterminato.

L’INPS – con Circolare del 5 marzo 2024, n. 41 – ha fornito le prime indicazioni in merito all’esonero in specie, rimandando ad un successivo Messaggio, la comunicazione delle istruzioni operative, relativamente:

  • al procedimento di richiesta di ammissione all’esonero;

alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro beneficiari.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza/decorrenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Giovedì
20/03/2025
FASC Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica Bonifico bancario – Denuncia telematica
Martedì
25/03/2025
ENPAIA Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati Aziende agricole M.A.V. bancario – denuncia on line
Lunedì
31/03/2025
INPS EX ENPALS Denuncia contributiva mensile unificata Aziende settori sport e spettacolo Procedura telematica
Lunedì
31/03/2025
INPS Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi Datori di lavoro Trasmissione telematica
Lunedì
31/03/2025
INPS Dichiarazione del dato occupazionale superamento limite dei 50 addetti (al 31/12/2024) ai fini del trasferimento del contributo di finanziamento TFR al Fondo di Tesoreria INPS. Aziende INPS Mod. SC34_TFR Tesoreria -Trasmissione telematica
Lunedì
31/03/2025
ENASARCO-FIRR Versamento contributi al Fondo indennità risoluzione del rapporto di agenti e rappresentati per provvigioni anno precedente Datori di lavoro preponenti nel rapporto di agenzia Tramite Mav bancario o addebito con RID su c/c bancario
Lunedì
31/03/2025
Lavori Usuranti Comunicazione annuale dipendenti che hanno svolto lavori usuranti, lavoro notturno nell’anno precedente (2024) Datori di lavoro che svolgono lavori usuranti Trasmissione telematica mod. LAV-US
Lunedì
31/03/2025
LUL Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta Stampa meccanografica – Stampa Laser

Bientina lì, 19/03/2025
Studio Mattonai





Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link